La tortura. La tortura del Medioevo. La tortura nell'alto medioevo germanico

La tortura

La tortura nel Medioevo

La tortura nell'alto medioevo germanico



La storia insegna che l'impero romano cadde sotto la spinta delle invasioni barbariche. Quel grande esempio di Stato accentratore che aveva conquistato il mondo era ora soggetto a popolazioni che all'apparenza sembrano selvagge, ma, a ben guardare, lo erano molto meno di coloro che erano stati conquistati. Nelle nuove raccolte di leggi barbariche non si trova l'istituto della tortura. 
Il rozzo diritto dei conquistatori ben presto venne in contrasto con le leggi dei vinti, e questa sovrapposizione di concezioni durerà per buona parte del Medioevo. 
Le concezioni barbariche avevano come fondamento l'assoluta indipendenza personale dell'individuo, dell'uomo libero, dello Stato << e di conseguenza, il limitato stato di potere di questo nella repressione penale e nell'indagine giudiziaria. Si concepiva il delitto come torto personale, il processo come rapporto sociale di ragione privata: ma era nell'interesse della società la repressione dei delitti né la la loro ricerca rientrava nelle attribuzioni dello Stato. A maggior ragione, non si poteva riconoscere all'autorità giudiziaria il diritto di sottoporre accusati o testimoni a mezzi d'indagine, come la tortura, afflittivi del corpo>>.
I principali strumenti di giudizio del diritto barbarico erano l'ordalia e il duello giudiziario. A queste prove erano però ammessi solamente gli uomini liberi, mentre, per alcune legislazioni, potevano essere assoggettati a torture gli schiavi, come era successo nella Grecia classica. Anche presso i Germani era tutelato l'interesse del padrone dello schiavo, che aveva diritto a un indennizzo se la sua <<merce>> veniva danneggiata dai tormenti. Questa disposizione si trova nelle leggi dei Franchi salii, dei Borgognoni, dei Visigoti, dei Barbari, e dei Merovingi, sia nel testo più antico, sia in quello più tardo di Carlo Magno. 
Nela Lex Baiuvariorum, il cui testo definitivo è attribuito al duca Odilone (744-48)e sono presenti solamente, gli accordi economici tra il padrone e lo schiavo e chi lo deve torturare. Nella Lex Salica, che si fa risolvere a Clodoveo (481-511) sono descritti anche i tipi di supplizi che possono essere usati: cavalletti e battiture con la verga. La Lex Burgundiorum, opera di re Guindobado (474-516) a noi giunta riveduta dal suo successore Sigismondo (516-24), ammette la tortura non solamente degli schiavi, ma anche dei servi della gleba e degli stranieri sospettati di essere schiavi fuggitivi. La Lex Visigothorum: è prevista la tortura degli schiavi, anche di sesso femminile, per reati quali il furto, l'adulterio, l'omicidio e la magia. La tortura degli omini liberi è subordinata all'esito sfavorevole dell'ordalia dell'acqua bollente, mentre per i nobili è prevista solo in caso di delitti gravissimi, come l'attentato alla vita del re. Se viene torturato un uomo libero e resiste ai tormenti colui che lo accusa diventa uno schiavo; se l'accusatore tortura a morte l'accusato, deve essere consegnato nelle mani dei parenti del morto; l'accusatore viene condannato a un'ammenda anche pecuniaria: queste sono alcune delle disposizioni visigote in fatto di tortura, sono molto rigide e risentono delle norme del diritto romano.  
Presso gli Alemanni, è presente una rigida legislazione che prevede la tortura: nel Pactus Alemannorum, un testo della fine del VI secolo o del principio del VII, si prevede la tortura per le streghe: stria seu herbaria e per liberi di condizione servile. 
Per quanto riguarda i Franchi, la tortura è testimoniata da Gregorio di Tours (538 circa-594) che nella Historia Francorum riporta episodi di tortura di uomini liberi e anche sacerdoti. 
Il Concilio di Reisbach in Baviera, dell'800 (ma la data non è certa) prevede che possono essere torturati gli accusati di magia. 
Pare invece che presso i Longobardi la tortura non fosse in uso. 
<<Le leggi romano-barbariche rimane per la fonte, per il contesto e per i destinatari; barbariche per le autorità che ne ordinavano la scelta e le promulgavano, poterono essere il tramite per cui la tortura entrò dapprima, se non ancora negli ordinamenti, nelle concezioni giuridiche dei maggiori popoli germanici>>. 
Dal X secolo il carattere germanico delle istituzioni diviene più pregnante e, lentamente, l'ordalia sostituisce l'uso della tortura, complice anche la disgregazione dello Stato dopo il sogno di Carlo Magno e il ritorno a una parcellizzazione feudale del territorio. Dal IX secolo in poi non vi sono fonti che parlano della tortura, fino al XIII secolo. 

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